lunedì 4 maggio 2009

90504 T. U. SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08 – ex 626)

T. U. SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08 – ex 626)
Autocertificazione valutazione rischi
Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108) stabilisce che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento (DVR) in cui siano riportati il processo di analisi, le conclusioni e le misure preventive e protettive attuate e da attuarsi: tale documento deve essere redatto con data certa entro il 16 maggio 2009. Tuttavia, in attesa che la Commissione interministeriale, consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono in alternativa produrre un’autocertificarzione circa l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Requisiti Fondamentali di ogni attività
Ogni datore di lavoro, di qualunque attività, ente pubblico, associazione, anche senza scopo di lucro, che impieghi anche un solo lavoratore (subordinato, parasubordinato, interinale o autonomo), stagista, tirocinante, collaboratore e addirittura volontario, deve, in particolare:
effetturare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
nominare un Medico Competente, nel caso sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
nominare la Squadra di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso;
informare e formare i lavoratori sui rischi presenti e sul diritto di eleggere un loro Rappresentante per la sicurezza;
verificare che i posti di lavoro e le attrezzature rispettino i requisiti previsti dalle norme di legge e ove ciò non fosse, farli adeguare, sospendendone l’uso fino al pristino a norma.

Principali novità
Il Testo Unico sostituisce integralmente il DLgs 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. e le leggi previdenti ed introduce alcune rilevanti novità, di cui si traccia una breve panoramica.
Nuova valutazione dei rischi (artt. 28 e 29)
Sono state introdotte nuove modalità e nuovi contenuti per il Documento di Valutazione dei rischi (art.17, già art. 4 D. Lgs. 626/94), che deve avere data certa e deve contenere tutti i rischi connessi con l’attività lavorativa, compresi quelli legati a stress, sesso, età, provenienza da altri Paesi. Le disposizioni diventano efficaci e quindi oggetto di possibili ispezioni già dal 29 luglio 2008.
Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26)
Obbligo per il Datore di Lavoro (D.L.) di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
Obbligo per il D.L. Committente di elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto o di opera, promuovendo cooperazione e coordinamento;
Obbligo per il Committente di rispondere in solido con l’appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall’INAIL.
Informazione, formazione ed addestramento (artt. 36 e 37)
Obbligatorietà di informazione e formazione, di aggiornamento almeno annuale ed introduzione dell’addestramento per tutti i lavoratori, RLS, preposti, squadre di emergenza, ma anche per Datori di Lavoro, qualora R.S.P.P. (art. 34, comma 3).
Sospensione attività d'impresa e sanzione (artt. 14, 55 ÷ 60)
Sospensione attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui rientra anche la mancata formazione ed addestramento (allegato I). Oltre alle sanzioni precedentemente previste dal D. Lgs. n° 626/94 (aumentate), viene introdotta una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 €.
Il nuovo Testo Unico della Sicurezza introduce inoltre molte altre novità di vario genere che richiederanno un’approfondita analisi delle singole situazioni aziendali.
Autocertificazione valutazione rischi
Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108) stabilisce che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento (DVR) in cui siano riportati il processo di analisi, le conclusioni e le misure preventive e protettive attuate e da attuarsi: tale documento deve essere redatto con data certa entro il 16 maggio 2009. Tuttavia, in attesa che la Commissione interministeriale, consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono in alternativa produrre un’autocertificarzione circa l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Requisiti Fondamentali di ogni attività
Ogni datore di lavoro, di qualunque attività, ente pubblico, associazione, anche senza scopo di lucro, che impieghi anche un solo lavoratore (subordinato, parasubordinato, interinale o autonomo), stagista, tirocinante, collaboratore e addirittura volontario, deve, in particolare:
effetturare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
nominare un Medico Competente, nel caso sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
nominare la Squadra di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso;
informare e formare i lavoratori sui rischi presenti e sul diritto di eleggere un loro Rappresentante per la sicurezza;
verificare che i posti di lavoro e le attrezzature rispettino i requisiti previsti dalle norme di legge e ove ciò non fosse, farli adeguare, sospendendone l’uso fino al pristino a norma.

Principali novità
Il Testo Unico sostituisce integralmente il DLgs 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. e le leggi previdenti ed introduce alcune rilevanti novità, di cui si traccia una breve panoramica.
Nuova valutazione dei rischi (artt. 28 e 29)
Sono state introdotte nuove modalità e nuovi contenuti per il Documento di Valutazione dei rischi (art.17, già art. 4 D. Lgs. 626/94), che deve avere data certa e deve contenere tutti i rischi connessi con l’attività lavorativa, compresi quelli legati a stress, sesso, età, provenienza da altri Paesi. Le disposizioni diventano efficaci e quindi oggetto di possibili ispezioni già dal 29 luglio 2008.
Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26)
Obbligo per il Datore di Lavoro (D.L.) di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
Obbligo per il D.L. Committente di elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto o di opera, promuovendo cooperazione e coordinamento;
Obbligo per il Committente di rispondere in solido con l’appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall’INAIL.
Informazione, formazione ed addestramento (artt. 36 e 37)
Obbligatorietà di informazione e formazione, di aggiornamento almeno annuale ed introduzione dell’addestramento per tutti i lavoratori, RLS, preposti, squadre di emergenza, ma anche per Datori di Lavoro, qualora R.S.P.P. (art. 34, comma 3).
Sospensione attività d'impresa e sanzione (artt. 14, 55 ÷ 60)
Sospensione attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui rientra anche la mancata formazione ed addestramento (allegato I). Oltre alle sanzioni precedentemente previste dal D. Lgs. n° 626/94 (aumentate), viene introdotta una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 €.
Il nuovo Testo Unico della Sicurezza introduce inoltre molte altre novità di vario genere che richiederanno un’approfondita analisi delle singole situazioni aziendali.

90503 Iva per cassa

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’IVA diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo
Il differimento della esigibilità introdotto dalla novella in commento è limitato nel tempo: l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

il differimento dell’esigibilità dell’IVA comporta che il debito d’imposta verso l’erario a carico del cedente o prestatore (e, correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso, al momento del pagamento dei corrispettivi.
Si intende, in tal modo, ovviare agli effetti particolarmente gravosi, che comporterebbero l’anticipazione del versamento dell’IVA da parte del cedente o prestatore, nell’ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni”.

Profili soggettivi La facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA è concessa a coloro che operando nell’esercizio di
impresa
arti
professioni
ed effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Sono, invece, escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, sia se residenti in Italia sia se residenti all’estero.
Sono ammessi ad emettere fatture con IVA differita solo i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,
prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a duecentomila euro.
Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale, in quanto il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a duecentomila euro) può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita, con la conseguenza che potrà trovarsi a gestire il regime di esigibilità differita dell’IVA solo con riguardo ad una parte delle operazioni effettuate.

In ogni caso il differimento della esigibilità /detraibilità è di un anno. Il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.
Casi di esclusione per

a) operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta.
b) regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972); c) regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995); d) regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972).
e) cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile.


Aspetti procedurali

Adempimenti del cedente o prestatore Il cedente o prestatore manifesta la volontà di differire l’esigibilità dell’imposta mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una "operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008".
In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il regime dell’IVA per cassa incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile e, di riflesso, detraibile, ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali. Resta fermo, pertanto, l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 e di procedere alla registrazione della medesima, avendo presente che l’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari.

Le medesime operazioni, quindi, concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata.

Il cedente o prestatore deve computare l’imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l’opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui, come già chiarito, il cessionario o committente sia stato precedentemente assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto attuativo, nel caso in cui il corrispettivo sia incassato solo in parte, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Resto inteso che per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).


Adempimenti del cessionario o committente Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tuttavia, come espressamente previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, il diritto ad operare la detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, qualora entro l’anno dalla emissione della fattura non sia stato effettuato il pagamento.
Se entro il termine predetto il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva, il diritto alla detrazione non sorge in quanto permane il differimento dell’esigibilità (vedi paragrafo 2.2).

mercoledì 4 febbraio 2009

90204 INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGMENTI PARI AL 9,50%

INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI PARI AL 9,50%

Dal 1° gennaio 2009 il tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è pari al 9,50%.
Al merito si ricorda che lo strumento, poco utilizzato dagli operatori, risulta applicabile a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002 tra imprese ovvero tra imprese e Pa.
In base al decreto 231/2002 il mancato pagamento alla scadenza prevista del corrispettivo di una transazione commerciale comporta automaticamente l'obligo per il debitore di corrispondere gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e se tale scadenza non è stata determinata in via convenzionale, gli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, decorrono dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente o dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi quando non è certa la data di ricevimento della fattura

lunedì 5 gennaio 2009

90105 Anni di imposta chiusi alla data 31/12/2008

Si ritiene di far cosa gradita chiarire gli anni di imposta chiusi per i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2008 non hanno ricevuto alcuna notifica dal fisco.


In caso di dichiarazione dei redditi regolarmente presentate E DI ADESIONE AI CONDONI

è chiuso il periodo d'imposta 2003 (UNICO 2004)



in caso di dichiarazione dei redditi regolarmente presentate MA senza adesione alla stagione dei condoni (per gli anni 1997/2002):

è chiuso il periodo d'imposta 2003 ma, riamane aperto, il periodo d'imposta 2002.


in caso di omessa dichiarazione MA DI ADESIONE AI CONDONI:

è chiuso il periodo d'imposta 2002


in caso di omessa dichiarazione SENZA adesione alla stagione dei condoni:

è chiuso il periodo d'imposta 2000.

martedì 30 dicembre 2008

81230 Gli obblighi di fine anno

Scade domani il termine di stampa dei registri fiscali relativi al 2007, compreso il libro inventari.
Per quanto concerne l'inventario si ricorda:a) occorre una distinta classificazione delle rimanenze a conto economico, in relazione alla loro natura ed al loro valore;b) massima attenzione nella scelta del criterio valutativo (costo specifico, LIFO, FIFO, cmp);c) conservazione delle distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario;La distinta deve essere conservata con cura, al fine di fornire a terzi traccia delle modalità di rielvazione dei valoriin magazzino. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23694 dep. 15/11/2007, ha ritenuto legittimo l'effettuazionedi un accertamento induttivo a seguito della mancata esibizione delle distinte inventariali.Sulle modalità di inventariazione, senza pretesa di esaustività, si ricordano le regole più importanti da seguire:a) le rimanenze devono essere valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione;b) qualore il valore di mercato sia inferiore al costo di iscrizione in bilancio delle rimanenze, queste devono essere svalutate;c)gli interessi passivi non possono mai essere computati in aumento del valore delle rimanenze per le imprese mercantili;d) il dettaglio delle rimanenze delle rimanenze deve essere riportato nel libro inventari o in alternativa (art. 15 dpr 600/1973) la suddivisionepuò essere fornita anche in dettaglio a parte limitandosi ad evidenziare in inventario l'importo delle rimanenze risultanti a bilancioSi segnala che l'art. 92, co. 5 TUIR prevede la possibilità di una svalutazione delle rimanenze quando il valore di iscrizione delle stesserisulti superiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio.

Si ricorda in ultimo che il libro inventari e libro giornale sono soggetti a imposto di bollo in misura pari a € 14,62 ogni 100 pagine per i soggetti Ires, mentre per le società di persone e le imprese individuali lea misura è elevata ad € 29,24 ogni 100 pagine.

martedì 16 dicembre 2008

81216 Iva e imposte sui redditi per somministrazione alimenti e bevande

Iva
Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande
Dal 1° Settembre 2008 il regime iva delle prestazioni alberghiere e di ristorazione può così essere schematizzato:
Spese alberghiere e di ristorazione inerenti all’attività di impresa
Iva deducibile al 100%
Spese alberghiere e di ristorazione sostenuta per rappresentanza
Iva Indeducibile
Spese alberghiere e di ristorazione “non inerenti” all’attività di impresa
Iva indeducibile

Saranno deducibili ai fini iva in quanto “inerenti”:
· Spese di vitto e alloggio rimborsate a “piè di lista” ai dipendenti;
· Spese di vitto e alloggio rimborsate a “piè di lista” agli amministratori;
· Spese di vitto e alloggio per partecipazioni a convegni, congressi e simili dove si trattano argomenti strettamente attinenti all’attività imprenditoriale;
· Spese di vitto e alloggio per partecipazioni a fiere o eventi in cui sono esposti beni dell’azienda;
· Prestazioni di mensa aziendale.
Per poter beneficiarne della detrazione Iva è però necessario farsi rilasciare la fattura (non la semplice ricevuta fiscale) e nel caso in cui il servizio venga usufruito da un dipendente è necessario che sulla fattura siano riportati anche i suoi dati (la fattura deve essere comunque intestata all’azienda).
Le spese di vitto e alloggio sostenute all’estero non sono rilevanti, ai fini Iva, in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente specificato che è sufficiente allegare alla fattura la nota spese relativa alla trasferta con i dati del dipendente che ha usufruito del servizio.
Se il dipendente (o l’amministratore) in trasferta invita un cliente a cena, la fattura deve indicare anche il nominativo di quest’ultimo oppure sarà cura del dipendente specificarlo nella relativa nota spese. Oltre a questo, in fattura è necessario che sia specificato la natura e la qualità del servizio prestato.
L’annotazione di queste fatture nel registro acquisti può essere operata con modalità semplificata, sempre che il totale delle fatture non superi l’importo di 154,94 €. In questo caso è sufficiente registrare un documento riepilogativo contenente i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare delle imposte.
Macchina del caffè: iva sulle cialde si detrae
Qualora l’acquisto di cialde o dispenser d’acqua sia destinato alla somministrazione in locali delle imprese o studi professionali l’iva, in deroga alla lettera f) art. 19 bis1 dpr 633/1972, risulta detraibile
Sono spese di rappresentanza e dunque indetraibili ai fini Iva:
a) Spese per vitto e alloggio per clienti in visita all’azienda;
b) Spese per viaggi finalizzati al concreto svolgimento di significative attività promozionali dei beni o servizi dell’impresa;
c) Spese per feste ed eventi in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
d) Spese per feste ed eventi in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici, stabilimento dell’impresa;
e) Spese per feste ed eventi in occasione di mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall’impresa;
f) Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente;
Sono spese non inerenti all’attività dell’impresa e dunque indetraibili ai fini Iva:
a) Spese di vitto e alloggio per convention in campagna elettorale di uomini politici;
b) Spese per vitto e alloggio di soggetti estranei all’impresa (per esempio: amici dell’imprenditore);
c) Spese per vitto e alloggio per la famiglia dell’imprenditore

Imposte sui redditi
Dal 1° gennaio 2009 le spese di vitto e alloggio devono essere così suddivise:
1) Spese di vitto e alloggio per trasferte effettuate da amministratori e i dipendenti per trasferte fuori dal territorio comunale
Per le trasferte degli amministratori e dei dipendenti opera, ai fini della deduzione dalle imposte sui redditi, il limite giornaliero no superiore:
a) ad euro 180,76 per le trasferte in Italia;
b) ad euro 258,23 per le trasferte all’estero.
Le spese per vitto e alloggio sostenute per le trasferte degli amministratori saranno deducibili senza limiti mentre per le spese dei soci di società di persone opera il limite alla deducibilità del 75%.
2) Altre spese di vitto e alloggio
Tutte le spese per vitto e alloggio sostenute per rappresentanza, verificata l’inerenza, saranno deducibili al 75%
Le spese di rappresentanza sono costi, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati, destinati a erogazioni gratuite di beni e servizi che devono rispettare il requisito dell’inerenza.
Sono spese di rappresentanza, per stessa previsione normativa:
g) Spese per viaggi turistici finalizzati al concreto svolgimento di significative attività promozionali dei beni o servizi dell’impresa;
h) Spese per feste ed eventi in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
i) Spese per feste ed eventi in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici, stabilimento dell’impresa;
j) Spese per feste ed eventi in occasione di mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall’impresa;
k) Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi per convegni, sempre che venga rispettato il requisito dell’inerenza.
In sostanza a prima lettura il requisito dell’inerenza sembra per presunzione sussistere nei punti a), b), c), d) mentre le spese di cui al punto e) devono essere giustificate sia in termini di finalità promozionali o di pubbliche relazioni sia in termini di ragionevolezza.
ANALISI DELLE SPESE DI OSPITALITA’
Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e /o servizi dell’impresa o “attinenti all’attività caratteristica della stessa”.

Non sono spese di rappresentanza (deducibili con regole ordinarie: 75% dal 2009 per spese di somministr. Alimenti e bevande. Iva detraibile.
Viaggio, vitto e alloggio di clienti (anche potenziali) in occasione di fiere o visite

Non sono spese di rappresentanza (deducibili con regole ordinarie: 75% dal 2009 per spese di somministr. Alimenti e bevande. Iva detraibile.
Altre spese sostenute per clienti (ad es. quelle dei casi a),b),c),d)

Sono spese di rappresentanza (iva non detraibile)
Spese sostenute per altri soggetti (es. fornitori, autorità etc..)

Sono spese di rappresentanza (iva non detraibile)

Limiti alla deducibilità
A – sono deducibili senza limite tutte le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00;
B – sono deducibili con i limiti di cui sotto le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario superiore a € 50,00
TEST DI CONGRUITA’




TETTO MASSIMO
1,3% fino a 10.000.000
0,5% da 10 a 50.000.000
0,1 oltre i 50.000.000

mercoledì 23 luglio 2008

80718 _Tasso per interesse moratori

Per il secondo semestre 2008 diminuisce dello 0.10% il tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali arrivando così a 11.10%. Questo tasso si può applicare ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali che derivano da contratti tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di beni o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, comprendendo anche i liberi professionisti. Nel caso di commercio di prodotti alimentari deteriorabili gli interessi salgono al 13.10%. Il calcolo degli interessi di mora decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.